Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico).

      1. Il primo comma dell'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda non inferiore a cinquemila euro».